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D.P.R. 19/04/2005 n. 17011. Per aspetto di dettaglio, di cui all'articolo 25, comma 3, della legge, si intendono variazioni quantitative delle categorie di lavoro non superiori al 10 per cento di ogni singola categoria, ove si accertino impedimenti non previsti in contratto; tali interventi devono essere comunicati al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nello stesso giorno in cui sono stati disposti. 12. Per i lavori contabilizzati a misura, le variazioni quantitative per ogni singolo articolo superiori al 10 per cento e fino al 20 per cento sono approvate dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, purchè contenute entro l'importo di contratto. 13. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all'Amministrazione dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione. Art. 174 - Diminuzione dei lavori 1. L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. Art. 175 - Concordamento nuovi prezzi 1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 65, comma 1 b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi; 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati a) dal responsabile del procedimento per l'esecuzione fino alla concorrenza di 50.000 euro e, comunque, non oltre il 5 per cento dell'appalto b) dall'Autorità che ha approvato il contratto, negli altri casi. 4. Ove i prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, essi sono approvati solo dall'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della legge. 6. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti con- tabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Art. 176 - Controversie con l'appaltatore 1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento per l'esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. 4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. Art. 177 - Sinistri alle persone e danni alle proprietà 1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Amministrazione le conseguenze dannose. Art. 178 - Danni causati da forza maggiore 1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato preceden te b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del di rettore dei lavori e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Art. 179 - Appalto integrato 1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 144 il responsabile del procedimento per l'esecuzione, previa comunicazione dell'avvenuta stipula da parte del responsabile del procedimento per l'affidamento dispone, con apposito ordine di servizio, che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. 2. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo senza che ciò, di norma, comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore Nei lavori di manutenzione e più in generale ove la natura dei lavori lo richieda può essere previsto nel capitolato speciale l'esecuzione di ulteriori indagini ed accertamenti compensati quali prestazioni accessorie della progettazione esecutiva. 3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. 4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25 comma 1, lettere a), b), e c) della legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 175. L'Amministrazione procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonchè al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo. 5. Il progetto esecutivo e approvato dall'Amministrazione, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 168, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo e effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto. 6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto e risolto per inadempimento dell'appaltatore. 7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo l'Amministrazione recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori. Art. 180 - Subappalto 1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria. 2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 111, comma 4, lettere c), d) e l). 3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18, commi 3 e 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9, della citata legge n. 55 del 1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. 4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5), e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto. Art. 181 - Sistemi di esecuzione dei lavori in economia 1. I lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi a) in amministrazione diretta b) a mezzo cottimi c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa. 2. Per ogni lavoro deve essere nominato un responsabile del procedimento. Art. 182 - Lavori in amministrazione diretta 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue per mezzo di personale dell'Amministrazione i lavori individuati all'articolo 123. 2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. Art. 183 - Lavori a mezzo cottimi 1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 122, 123 e 124. 2. L'importo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro, salvo i limiti di 50.000 euro per quelli di cui all'articolo 123, comma 1, lettera b). Gli interventi indicati all'articolo 122, concernenti la segretezza e la sicurezza, e all'articolo 123, comma 1, punto h), lavori da eseguire all'estero e all'articolo 124, lavori a finanziamento della NATO, ovvero realizzati sul territorio nazionale da Paesi alleati, possono essere eseguiti per qualsiasi importo. 3. L'affidamento è preceduto da una gara informale alla quale deve essere invitato un numero di ditte compreso fra cinque e quindici. 4. Per cottimi di importo contenuto entro 20.000 euro, l'affidamento è regolato da lettera ordinativo. Per importo superiore, da scrittura privata. 5. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo c) le condizioni tecnico-amministrative di esecuzione d) il capitolato tecnico o condizioni tecniche di riferimento e) il termine di ultimazione dei lavori f) le modalità di pagamento g) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 122.
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